IL S.A.M. HA AVUTO RAGIONE:
ILLEGITTIMA
L'ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PER GLI INCARICHI DI PRESIDENZA DEI MAESTRI
LAUREATI
Tar
Lazio 2845/2002
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez.
II, composto dai Signori:
Dott.
Antonio Onorato - Presidente
Dott.
Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.
Dott.
Vincenzo Cernese - Referendario
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 9738/2001 Reg. Gen.,
proposto da:
A.
S., rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Polito, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Napoli, alla via Melisurgo n. 4;
contro
Il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui
ope
legis domicilia alla via Diaz n. 11;
per
l'annullamento, previa sospensione:
·
del
decreto del Provveditorato agli Studi di Napoli del 16/7/01, nella parte in
cui prevede l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli incarichi di
presidenza per l'anno scolastico 2001/2002, dei docenti di ruolo delle scuole
primarie (materne ed elementari);
·
di
ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
VISTO
il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Scientifica;
VISTI
gli atti tutti di causa;
UDITA
alla pubblica udienza del giorno 4 aprile 2002 la relazione del consigliere
Leonardo Pasanisi;
UDITI
altresì gli avvocati di cui al verbale di udienza;
VISTO
l’art. 26, co. 4, L. n. 1034/1971;
RITENUTO
e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con
atto notificato in data 20 settembre 2001 e depositato il successivo 10
ottobre, la prof.ssa A.
S. ricorreva innanzi a questo T.A.R. contro il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Scientifica, chiedendo l'accoglimento delle
conclusioni in epigrafe indicate.
Al
riguardo la ricorrente, docente di scuola
elementare laureata ed assunta con contratto a tempo indeterminato da più di
cinque anni, esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
-
che, con ordinanza
n. 81 del 4/5/2001,
il Ministero intimato aveva adottato la disciplina per il conferimento degli
incarichi di presidenza negli istituti e scuole di Istruzione
Secondaria, nonchè nei licei artistici e negli
istituti d'arte;
-
che, in particolare, l'art. 1 della citata O.M. aveva previsto l'applicazione
delle disposizioni ivi contenute "in via permanente e fino all'anno
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso
concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi
dell'art. 28/bis del D.Lgs. n.
29/93";
-
che, ai sensi del successivo art. 2, "gli incarichi di presidenza, di
durata annuale, erano conferiti, a domanda, dal Provveditore agli Studi in
base ad apposite graduatorie distintamente formate
per ciascun tipo di istituto", mentre l'art. 3 aveva previsto, al primo
comma, che in una di tali graduatorie erano inseriti i "professori con
contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di incarico di presidenza ..., siano in possesso
dei requisiti prescritti dagli artt. 407 e ss. del
D.Lgs. n. 297/94 per
partecipare ai concorsi a posti di Preside nelle scuole e negli istituti del
medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano", ed al
settimo comma, che "gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il
punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati
nell'annessa tabella, che fa parte integrante della presente ordinanza";
-
che l'art. 5, nel disciplinare il conferimento degli incarichi di presidenza
secondo l'ordine delle graduatorie sopra menzionate, stabiliva espressamente
al sesto comma che "per gli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare o media nei quali risulti vacante la
direzione o la presidnza e nei circoli didattici, ancorchè
dimensionati, il Provveditore agli Studi conferisce l'incarico di presidenza a
docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all'incarico di presidenza
nelle scuole medie", costituendo così dette graduatorie, seppure in via
transitoria, l'unico sistema di accesso agli incarichi di direzione dei
circoli didattici.
Tanto
premesso, la ricorrente, nel rappresentare di aver inoltrato al Provveditore
agli Studi di Napoli regolare domanda di inserimento
nella graduatoria per poter accedere agli incarichi di direzione di circoli
didattici previsti dall'art. 5, sesto comma, dell'Ordinanza Ministeriale n. 81
del 4 maggio 2001, e di avere contestualmente impugnato, con autonomo ricorso
giurisdizionale pendente innanzi a questo TAR, la medesima O.M.,
nella parte in cui quest'ultima prevedeva
l'attribuzione degli incarichi di direzione dei "circoli
didattici, ancorchè dimensionati",
esclusivamente a "docenti inclusi
nelle graduatorie degli aspiranti all'incarico di presidenza nelle scuole
medie" (impedendo così l'attribuzione degli incarichi in questione
ai docenti di scuola elementare), deduceva l'ilegittimità
dell'impugnato provvedimento di esclusione per i seguenti motivi di diritto:
1)
Violazione di legge. Violazione degli artt. 407,
408, 409 e 429 del D.Lgs. n.
297/94. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per
contraddittorietà. Illogicità. Razionalità.
2)
Violazione di legge. Violazione degli artt. 407,
408, 409 e 429 del D.Lgs. n.
297/94. Violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e
manifesta ingiustizia.
3)
Ulteriore violazione degli artt.
407, 408, 409 e 429 del D.Lgs. n.
297/94. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irrazionalità.
4)
Violazione degli artt. 1, 2 e
3 della legge n. 380/1964. Eccesso di potere per falsità dei
presupposti.
L'Amministrazione
statale intimata si costituiva in giudizio con controricorso
di stile depositato in data 16 novembre 2001, contestando genericamente
l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
Alla
Camera di Consiglio del 22 novembre 2001, la domanda cautelare, su
richiesta della ricorrente, veniva "abbinata" al merito.
Alla
pubblica udienza del giorno 4 aprile 2002, il ricorso veniva
introitato in decisione.
DIRITTO
Deve
essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
nonostante che la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio sia
manifestamente fondata.
Pur
essendo infatti evidente che l’O.M. n. 81 del
4/5/2001, nel dettare, all’art. 5, comma 6,
l'impugnata prescrizione (conferibilità
dell’incarico di presidenza dei circoli didattici ai soli docenti delle
scuole medie), si pone in palese contrasto con quanto stabilito, in linea
generale, dall’art. 408 D. Lgs. 16/4/94, n. 297
(secondo cui ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale
direttivo possono partecipare esclusivamente <<i docenti ed il personale
educativo, forniti di laurea, che
appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione
cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina
nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni
effettivamente prestato>>), ed in linea particolare dal successivo art.
409 (a mente del quale, <<ai
concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i
docenti delle scuole materne ed elementari, …>>), non può
tuttavia essere giudicata irrilevante la circostanza che la ricorrente è
docente di ruolo, assunta con contratto a tempo indeterminato.
Tale
circostanza comporta la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della
presente controversia.
Come
infatti gà affermato da questa Sezione (cfr.
TAR Campania, Sez. II, n.
1114/2001), ai sensi dell’art. 68 D. Lgs.vo
n. 29/93 (come sostituito dall’art. 29 D. Lgs.vo
n. 80/98), nella materia del pubblico impiego “privatizzato”, occorre
distinguere, ai fini del riparto della giurisdizione, tra controversie
relative ai rapporti di lavoro in atto (attribuite al giudice ordinario), e
controversie relative all’attività amministrativa finalizzata
all’instaurazione dei rapporti stessi (devolute al giudice amministrativo).
Il
criterio di riparto della giurisdizione è dato, nella materia in questione,
dalla nascita del rapporto (vale a
dire dalla relazione intercorrente tra due soggetti), rispetto al quale la stipula
del relativo contratto assume valore costitutivo.
Tutto
ciò che è “a monte” del rapporto e del
contratto di lavoro (e quindi la procedura concorsuale finalizzata
all’assunzione) appartiene invece alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Il
Legislatore ha in tal modo (coerentemente alle analoghe previsioni di
giurisdizione per “blocchi di materia” operate dalle coeve disposizioni
degli artt. 33, 34 e 35 D. Lgs.vo
n. 80/98), inteso evidenziare la distinzione tra aspetto organizzativo
(caratterizzato dall’esplicazione di poteri autoritativi
della Pubblica Amministrazione, a fronte dei quali sono configurabili
posizioni di interesse legittimo) ed aspetto gestionale del rapporto di lavoro
(in cui la relazione intercorrente tra le parti è di assoluta, reciproca,
parità e non sono quindi configurabili che posizioni di diritto/dovere).
Conclusivamente,
pertanto, poiché non sussistono
ragioni per discostarsi dal riferito orientamento, deve essere
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez.
II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 9738/2001 R.G.),
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa
le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2002.
Il
Presidente Il Consigliere est.
(dott.
Antonio Onorato) (dott. Leonardo Pasanisi)