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Il
TFS, trattamento di fine servizio, precedentemente denominato
indennità di buonuscita (IBU), spetta a tutti i dipendenti statali
assunti in ruolo entro la data del 31/12/2000,
Il
TFS si calcola sull’80% dell’ultimo stipendio percepito, maggiorato
della tredicesima e moltiplicato per il numero degli anni di servizio.
Il
TFR, trattamento di fine rapporto, istituto già in vigore per il
settore privato ed esteso ai dipendenti pubblici assunti in ruolo a
partire dal 1 gennaio 2001, è regolamentato dall’art. 2120 del Codice
Civile.
Si
calcola sullo stipendio
lordo, inclusa la tredicesima, nella misura del 6,91%.
Il
capitale accumulato viene rivalutato al termine di ogni anno solare in
base a due coefficienti:
1,5%
fisso, più un secondo coefficiente variabile costituito dal 75%
dell’indice ISTAT dell’aumento del costo della vita.
ESPERO e PENSIONE
INTEGRATIVA
Per
coloro che aderiscono al fondo di pensione complementare, Espero, che si
trovino in regime di TFS è prevista obbligatoriamente la trasformazione
del TFS in TFR. La liquidazione così trasformata in TFR, maturata
sino al momento dell’adesione, verrà accantonata, mentre quella maturanda
verrà destinata parzialmente o totalmente al fondo per costruire la
pensione complementare.
Il
TFR da maturare prevede infatti due casi diversi:
§
Assunti prima del 31/12/2000
Del
6,91% quota destinata come TFR, il 2% viene devoluto ad Espero, il
rimanente 4,91% continuerà ad incrementare la liquidazione.
§
Assunti dall’1.1.2001
Tutto
il 6,91% viene versato ad Espero con la conseguenza che non ci sarà più
una liquidazione ma una pensione integrativa. Al momento del
pensionamento però il lavoratore potrà decidere se ritirare fino al
50% del capitale accumulato e rivalutato in contanti oppure se
utilizzare tutto il capitale come rendita vitalizia.
In
questi giorni, a livello mediatico, si fa un gran parlare di TFR, non
sempre in modo comprensibile. I dipendenti privati infatti
avranno sei mesi di tempo per decidere come destinare il loro
trattamento di fine rapporto (la parte di contributi che dovrebbe essere
destinata alla liquidazione) e si sente usare l’espressione
“silenzio assenso”. Tanto per schematizzare sinteticamente,
“silenzio assenso” significa che il dipendente dovrà indicare se
lasciare il TFR presso il datore di lavoro, oppure destinarlo ad un
fondo di categoria, oppure decidere per un eventuale altro fondo. Il
silenzio automaticamente fa scattare il trasferimento al fondo chiuso
integrativo e trasforma il TFR in una pensione integrativa anziché in
una liquidazione.
I dipendenti
statali e pubblici, categoria di cui fanno parte anche gli
insegnanti, non sono interessati dalla questione, non dovranno
esprimersi in merito al silenzio assenso e questo perché mentre il
datore di lavoro privato versa un TFR reale, ossia soldi veri, il nostro
datore di lavoro, lo Stato, versa dei contributi “figurativi” e
virtuali esistenti solo sulla carta. Se invece noi potessimo, come i
privati, esprimere l’opzione di gestire autonomamente il TFR, lo Stato
dovrebbe sborsare del denaro reale e non ne avrebbe alcun vantaggio. Gli
insegnanti quindi “possono” aderire, come scelta facoltativa al
fondo integrativo di categoria: Espero e, in tal caso, parte o tutto il
TFR, sempre “figurativamente”, verrebbe spostato dal datore di
lavoro al fondo. Se decidessero di non far nulla non succederebbe nulla,
il TFR o il TFS continuerebbero a rimanere in deposito virtuale presso
lo Stato e verrebbero liquidati al momento del pensionamento .
IL RISCATTO AI FINI
DELLA BUONUSCITA
Mentre il TFS consente a colui
che entra in ruolo riscattare i periodi di supplenze anche brevi, per il
TFR è esclusa la possibilità di riscatto, esso viene liquidato infatti
ai supplenti temporanei contestualmente alla conclusione del singolo
contratto relativo a periodi superiori ai 15 giorni nello stesso mese.
Unica eccezione è riferita
(art. 1, co 9 DPCM 20/12(99) è prevista per coloro che pur trovandosi
in regime di TFR fossero in servizio alla data del 30/5/2000. A questi
ultimi è consentito riscattare periodi di TFR, a condizione che non
abbiano dato luogo a trattamenti di liquidazione.
Per
coloro che sono stati assunti in ruolo negli ultimi anni ed hanno avuto
precedentemente supplenze brevi e poi incarichi annuali continuativi,
nel caso si trovassero in regime di TFS (questa ipotesi può
concretizzarsi per gli insegnanti di religione o nel caso di un
supplente che precedentemente e successivamente al 2000 abbia sempre
avuto incarichi per gli anni interi, restando
quindi in regime di TFS) ed intendessero aderire ad Espero,
è meglio che effettuino eventuali riscatti ai fini della buonuscita
prima dell’adesione, essendo esclusa la possibilità di poterlo
attuare successivamente, ossia una volta transitati al regime TFR.
TFS e PART-TIME
Per coloro che si trovano in
part-time ed in regime di TFS e volessero aderire al Fondo Espero, la
Buonuscita maturata da trasformare in TFR verrà calcolata su quello che
sarebbe lo stipendio intero percepito al momento dell’adesione. Il TFS
dunque non risente della riduzione stipendiale del part-time.
Il tempo parziale non riduce
infatti l’entità dello stipendio da conteggiare ai fini del TFS, ma
solo i periodi, ad esempio un anno di part-time al 50 % vale sei mesi
come periodo, ma lo stipendio viene conteggiato come se si fosse
lavorato a tempo pieno.
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